L’UNIONE EUROPEA OGGI, dottor Antonio Longo il 22.03.2011

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carloceruti
view post Posted on 20/3/2011, 22:49




L’UNIONE EUROPEA OGGI



dottor Antonio Longo il 22.03.2011



La Comunità Economica Europea, nata nel 1957 con 6 paesi e diventata oggi Unione Europea di 27 stati, è una costruzione politica di tipo nuovo, che non ha precedenti storici cui collegarsi.

Non si tratta di un semplice accordo tra stati
perché all’Unione è delegata la sovranità, tipico attributo di uno Stato, su materie importanti quali il mercato interno, la concorrenza, la politica commerciale e la moneta.

Non si tratta neppure di una Federazione compiuta
perché all’Unione Europea non sono state attribuite ancora altre tre prerogative essenziali di una entità statale: la politica estera, l’esercito e il fisco, che poi significa politica economica.

L’Unione Europea, così come configurata dal Trattato di Lisbona, è una istituzione che ha personalità giuridica, può firmare trattati e partecipare come membro a pieno diritto di organismi internazionali. Ha inoltre competenza esclusiva su materie importanti sulle quali gli stati aderenti non legiferano più.

Ha una Carta dei Diritti fondamentali che diventa giuridicamente vincolante.

Ha una Corte di Giustizia, che prevale, nei campi di sua competenza, sulle corti nazionali.

Ha una moneta unica, l’Euro. Le riserve monetarie sono gestite dalla Banca Centrale Europea. Il trattato di Lisbona prevede l’Euro come moneta di tutta l’Unione.


LE COMPETENZE DELL’ UNIONE EUROPEA

Competenze esclusive
(gli Stati nazionali non legiferano su questi argomenti)
Unione doganale (tariffa doganale esterna comune)
Concorrenza
Rapporti commerciali col resto del mondo
Politica monetaria (zona euro)
Conservazione risorse biologiche del mare

Competenze concorrenti
(gli Stati nazionali legiferano ma in conformità alle Direttive europee)
Mercato interno
Politica sociale
Coesione economica
Agricoltura e pesca
Ambiente
Protezione dei consumatori
Trasporti
Reti trans-europee
Energia
Spazio di libertà, sicurezza e giustizia
Problemi comuni di sanità

E’ ovvio che nei campi, come la politica sociale, in cui le legislazioni nazionali sono da parecchi anni avanzate e consolidate, le Direttive europee tendono solo ad uniformare quanto già legiferato a livello nazionale; mentre in campi quali l’ambiente o le reti trans europee, in cui le legislazioni nazionali sono scarse e carenti, le Direttive europee assumono il ruolo di vero legislatore.

Campi nei quali l’UE non ha competenza diretta
(solo in caso di unanimità di consenso da parte degli stati l’UE può agire)

Fisco
Politica estera
Esercito e Difesa
Educazione e mass media




FUNZIONAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA

Le decisioni relative all’Unione vengono prese dal triangolo istituzionale formato da

CONSIGLIO PARLAMENTO COMMISSIONE

Consiglio Europeo
Con i trattati di Maastricht e di Lisbona, il vertice dei capi di stato e di governo è diventato una istituzione dell’Unione denominata “Consiglio Europeo”. Non ha compiti legislativi o esecutivi diretti, ma definisce gli orientamenti e le priorità politiche generali dell’Unione. E’ presieduto per 2 anni e mezzo (rinnovabili una volta) da una personalità che non ricopre incarichi nazionali. Assicura la continuità dei lavori del Consiglio europeo ed ha la rappresentanza esterna dell’Unione per la politica estera e di sicurezza comune. Il Consiglio Europeo nomina l’ Alto Rappresentante per gli Affari Esteri e la Politica di Sicurezza (c.d. Ministro degli esteri), dotato di un servizio diplomatico autonomo, che guida la politica estera e di sicurezza comune. Esso è vice presidente della Commissione, presiede il Consiglio Affari Esteri e partecipa ai lavori del Consiglio Europeo.



Il Consiglio (detto anche ‘Consiglio dei Ministri’) è composto dai rappresentanti (normalmente i ministri) di ciascun dicastero dei 27 stati membri. Esiste pertanto il Consiglio dell’Agricoltura, dell’Industria, del Commercio, ecc.. Ogni stato ha un numero differente di “voti” che tiene conto parzialmente del peso demografico dello stato. Salvo i casi della politica estera, della difesa e sicurezza e del fisco, il Consiglio delibera a maggioranza qualificata che, a partire dal 2014, sarà rappresentata dal 55% dei membri del Consiglio (con un minimo di 15) rappresentanti Stati membri che totalizzino almeno il 65% della popolazione dell’Unione (c.d. sistema della doppia maggioranza). Il Consiglio è presieduto per sei mesi a turno dal rappresentante del dicastero di uno degli stati membri. Ad esso compete la funzione legislativa che esercita congiuntamente al Parlamento (c.d. codecisione legislativa), come pure la funzione di bilancio. Il suo ruolo può essere assimilato a quello che, in un sistema federale, svolge la Camera ‘alta’.

Il Parlamento è eletto a suffragio universale diretto e dura in carica 5 anni. E’ composto da 751 membri. Lo stato più piccolo (Malta) ha 5 parlamentari, il più grande (la Germania) ne ha 99. Ad esso compete la funzione legislativa, nelle materie in cui l’Unione ha competenze esclusive e concorrenti, che esercita congiuntamente al Consiglio. Il suo ruolo può essere assimilato a quello che, in un sistema federale, svolge la Camera ‘bassa’. Ha l’ultima parola su due questioni: l’approvazione del Bilancio dell’Unione e della Commissione. Elegge il Presidente della Commissione.





La Commissione esercita principalmente tre funzioni:
a) potere di iniziativa legislativa: un atto legislativo dell’Unione può essere adottato solo su proposta della Commissione; alla proposta seguirà poi la procedura legislativa ordinaria (ex-codecisione) del Parlamento e del Consiglio
b) potere di controllo: vigila sull’applicazione dei Trattati e del diritto dell’Unione
c) potere esecutivo: dà esecuzione al bilancio e gestisce i programmi; esercita funzioni di coordinamento, di esecuzione e di gestione; assicura la rappresentanza esterna dell’Unione (ma non per la politica estera e di sicurezza comune, funzione attribuita al Presidente della UE); avvia il processo di programmazione annuale e pluriennale.

Il presidente della Commissione viene proposto dal Consiglio europeo, con una delibera a maggioranza qualificata “tenuto conto del risultato delle elezioni europee” e viene poi eletto dal Parlamento a maggioranza. Definisce gli orientamenti della politica della Commissione, decide l’organizzazione interna della Commissione, nomina i vicepresidenti; può chiedere le dimissioni di un Commissario.
La Commissione è composta al momento da un rappresentante per ciascun Stato membro; a partire dal 1° novembre 2014 dovrebbe essere composta da un numero di commissari pari ai due terzi degli stati membri.


L’Alto Rappresentante (o Ministro degli Esteri)

L’Alto Rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza è nominato dal Consiglio Europeo a maggioranza qualificata, con l’accordo del Presidente della Commissione. Guida la politica estera e di sicurezza dell’Unione, contribuisce con le sue proposte all’elaborazione di detta politica e le attua “in qualità di mandatario del Consiglio”. Presiede il “Consiglio Affari esteri”, è vice-presidente della Commissione, ha alle proprie dipendenze un corpo diplomatico.



Procedura legislativa ordinaria ( ex-Codecisione)

Gli ‘atti legislativi’ dell’Unione sono gli atti giuridici adottati dal Parlamento e dal Consiglio su proposta della Commissione. Con il Trattato di Lisbona quella che era prima denominata “codecisione” diventa la “procedura legislativa ordinaria” e viene estesa a 45 nuovi casi, specialmente a settori-chiavi quali lo spazio di giustizia, di libertà e sicurezza. Di fatto, circa il 90% della legislazione europea vede il Parlamento operare in condizione di parità con il Consiglio, giungendo così ad una sorta di quasi bi-cameralismo: camera ‘alta’ (Consiglio), camera ‘bassa’ (Parlamento).


Bilancio
L’Unione Europea non ha finora poteri di imposizione fiscale. I trattati prevedono che il bilancio della UE debba essere in pareggio, quindi l’Unione non può indebitarsi.
Le risorse finanziarie proprie dell’Unione provengono dagli introiti della tariffa doganale esterna, dalla percentuale dell’1% dell’IVA, dai contributi agricoli e dalle sanzioni antitrust, ed in massima parte dai contributi dei governi, proporzionali al Prodotto Interno Lordo di ciascuno stato (c.d. quarta risorsa). L’ammontare del bilancio (133 miliardi di Euro nel 2009) è deciso dai governi ed attualmente si aggira attorno all’1 % del PIL europeo. Il bilancio deve essere approvato dal Parlamento e dal Consiglio; il Parlamento ha poteri nella allocazione delle risorse messe a disposizione dai governi.









ALTRE ISTITUZIONI

La Corte di Giustizia Europea - dotata di poteri
La Banca Centrale Europea – dotata di poteri
La Corte dei Conti – organo di verifica
Il Comitato Economico e Sociale – organo consultivo
Il Comitato delle Regioni – organo consultivo
La Banca Europea degli Investimenti


I TRATTATI

1957 Trattato di Roma (Trattato istitutivo)
1986 Atto Unico (Voto a maggioranza e mercato unico)
1992 Trattato di Maastricht (Trattato sull’Unione Europea)
1997 Trattato di Amsterdam (Cooperazioni rafforzate)
2001 Trattato di Nizza (Allargamento)
2007 Trattato di Lisbona (istituzioni a valenza ‘costituzionale’)


IL TRATTATO DI LISBONA

Il 13 Dicembre del 2007 è stato firmato il Trattato di Lisbona che è entrato in vigore il 1.12.2009

Le principali novità del Trattato di Lisbona

- La presidenza del Consiglio Europeo viene assunta da una personalità che non ha cariche nazionali per 2 anni e mezzo rinnovabili (in pratica 5 anni).
- Il Presidente della Commissione Europea viene nominato in base ai risultati delle elezioni europee. (questo significa che i partiti dovranno indicare un candidato)
- L’Alto rappresentante per la politica estera è vice presidente della Commissione, ha un servizio diplomatico “europeo”, guida la politica estera della UE.
- La regola generale nelle decisioni del Consiglio diventa quella della maggioranza qualificata (55% degli stati che rappresentino il 65% della popolazione), anziché all’unanimità. Restano “unanimi” il fisco, la politica estera e la difesa.
- Il Parlamento estende il proprio potere legislativo (codecisione) a circa il 90% delle materie
- L’Unione acquista personalità giuridica (può firmare trattati).
- La carta dei Diritti ha valore giuridico (direttamente applicabile dal giudice)
- Il Parlamento può chiedere modifiche ai trattati attraverso il metodo della “Convenzione”la cui convocazione deve essere approvata dai governi a maggioranza. L’eventuale modifica dei Trattati andrà comunque ratificata all’unanimità.
- Clausola “passerella”: nei campi ove è prevista l’unanimità, i governi, con decisione unanime, possono passare alle decisioni a maggioranza. Nel campo militare rimane obbligatoria l’unanimità.


 
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